Centro di revisione - Normativa

Realizziamo sistemi completi per centri di revisione e pre-revisione di autovetture, ciclomotori, motocicli 3 e quattro ruote, quad e veicoli industriali (fino a 20 ton. per asse).
La realizzazione delle linee di revisione avviene preventivamente con un progetto studiato secondo le norme vigenti e appositamente per ogni cliente.
Il cliente viene seguito anche in tutte le altre fasi successive (opere murarie, allestimento, ecc..) fino al completamento del centro di revisione con addestramento del personale che utilizzerà le apparecchiature.

Ecco un esempio:


Linea Centro di revisione


Di seguito nella sezione foto puoi trovare alcuni esempi di nostre realizzazioni.

DI SEGUITO VIENE PRESENTATO UN BREVE RIASSUNTO CHE TROVATE IN FORMA ESTESA NELL'ALLEGATO SOTTOSTANTE.
RICORDIAMO CHE I REQUISITI RIPORTATI SONO DESCRITTI NELL' ARTICOLO 80 DEL CODICE DELLA STRADA. NONOSTANTE CIO' ALCUNE PROVINCE HANNO INTRODOTTO SENSIBILI VARIAZIONI A TALE ARTICOLO.


AUTORIZZAZIONE
Possono richiedere l’Autorizzazione per l’effettuazione delle revisioni i soggetti individuati all’art. 2, nella persona del Titolare o del Legale Rappresentante, che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, c. 3, lett. a) b) c) d) e) e che esercitano effettivamente tutte le attività di autoriparazione, previste dall’art. 1, comma 3, della L. 122/92:
A) MECCANICA E MOTORISTICA;
B) CARROZZERIA;
C) ELETTRAUTO;
D) GOMMISTA.

RESPONSABILE TECNICO
1. Ai fini dell’ottenimento dell’Autorizzazione per la sede principale e per ciascuna delle sedi operative, qualora l’Impresa di avvalga di più sedi, l’Impresa richiedente dovrà essere dotata di un soggetto preposto al controllo ed alla verifica delle operazioni di Revisione, detto “Responsabile Tecnico”.
2. Può essere designato quale Responsabile Tecnico:
a) uno dei seguenti soggetti:
• Titolare, nel caso di Ditta individuale;
• Socio, nel caso di società di persone;
• Socio accomandatario, nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
• Amministratore, nel caso di società di capitali;
• Legale Rappresentante del Consorzio di Imprese di cui all’art. 13.
b) un soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a) purché sia:
• dipendente;
• collaboratore in Impresa familiare;
• lavoratore autonomo;
• collaboratore coordinato e continuativo;
3. Il Responsabile Tecnico deve, inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti e titoli:
a) avere raggiunto la maggiore età;
b) non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi, non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’art. 444 del Codice di Procedura Penale e di non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) aver conseguito un diploma di Perito Industriale, di Maturità Professionale IPSIA, di Geometra, di Maturità Scientifica, ovvero un Diploma di laurea o laurea breve in Ingegneria;
g) essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività in base a certificazione rilasciata da competente organo sanitario;
h) aver superato apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, qualora tale corso sia già stato attivato.
4. Il Responsabile Tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell’Impresa o del Consorzio o del raggruppamento di un Consorzio autorizzati. Non può operare per più di una Impresa, per più di una sede operativa di una stessa Impresa o per più di un Consorzio o di un raggruppamento di un Consorzio.
5. Il Responsabile Tecnico deve essere presente a tutte le operazioni di Revisione e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le citate operazioni, in qualità di soggetto responsabile. Non può delegare ad altri le proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non si configuri la fattispecie di cui al successivo comma 9.
6. L’Impresa può chiedere la nomina di più di un Responsabile Tecnico, in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
7. La violazione di quanto disposto dai commi da 4 a 6 comporta la revoca dell’Autorizzazione, ai sensi dell’art. 80 comma 11 del D. Lgs. 285/92.

LOCALI
1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi.

2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;
b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
1) aziende o istituti di credito;
2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire.
c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 80, comma 8, del codice.

3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:
a) superficie di officina non inferiore 120 m2;
b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.
3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.
1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi.

2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;
b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
1) aziende o istituti di credito;
2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire.
c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 80, comma 8, del codice.

3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:
a) superficie di officina non inferiore 120 m2;
b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.
3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.

CONSORZI
4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, può altresì essere rilasciata ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa:
a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina può essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purchè tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti;
b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;
c) può partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate. Ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
d) deve avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti:
d.1) superficie non inferiore ad 80 m2;
d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m;
e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.
4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilità di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresì essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo.

5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresì possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c).

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